un articolo interessante per le persone ignoranti in materia di legge sul copyright
V.R.S.
Cominciamo subito col fornire una definizione del diritto di citazione.
Il diritto di citazione può essere definito come il diritto, appartenente a ciascuno di noi, di poter richiamare brevemente un passo o un brano di un’opera altrui.
Il diritto di citazione può dunque essere definito come il diritto di poter utilizzare uno stralcio (scritto, visivo o sonoro) di un altro autore, anche se l’opera da cui è tratta è protetta dal diritto d’autore.
Diritto di citazione: cosa dice la legge?
La legge sul diritto d’autore [1] dice che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Ricorda che, sempre secondo la legge [2], sono tutelate dal diritto d’autore (cosiddetto copyright) tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Quindi, tutte le manifestazioni creative sono tutelate per il solo fatto di essere state espresse e diffuse; all’utilizzo di esse si riferisce il diritto di citazione.
Si può citare un’intervista o un articolo di giornale?
Quanto detto sinora vale, in linea di massima, anche per le interviste, cioè per le opere dei giornalisti. La Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (adottata a Berna nel 1886) dice che sono lecite le citazioni tratte da un’opera già resa lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo.
Secondo la giurisprudenza italiana [3], nel caso di interviste a personaggi noti l’articolo del giornalista è protetto appieno dal diritto d’autore solamente se “creativo”. La creatività va ricercata nell’attività posta in essere dall’intervistatore: la connotazione di creatività che consente la tutela del diritto d’autore deve essere individuata nell’ elaborazione dei testi, nella conduzione finalizzata alla caratterizzazione della personalità dell’intervistato, nell’individuazione dei dati salienti ed interessanti di essa e non nel mero fatto narrativo registrato.
Alla luce di ciò, la qualifica di autore spetta, di regola, all’intervistatore solo se l’intervista soddisfi i presupposti di creatività necessari per la tutela del diritto d’autore: in pratica, se nel trasportare e redigere l’intervista in un testo compiuto il giornalista ci ha messo del proprio, nel senso che ha creato un vero e proprio testo originale, allora valgono le normali regole della legge sul diritto d’autore; altrimenti, non si può parlare di una vera opera.
Detto in altre parole, la citazione tratta da un’intervista o da un articolo di giornale segue le normali regole sopra descritte se l’autore del pezzo ha elaborato un risultato originale: se, invece, nel trascrivere un’intervista ci si limita a riportare semplicemente le parole raccolte dall’intervistato, non si potrà parlare di un’opera vera e propria.
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